Acciaioquattro S.r.l. produzione di linee anticaduta e dispositivi di ancoraggio        


Raccolta delle principali LEGGI RELATIVE ALLA CADUTA DALL'ALTO 

TESTO UNICO

 

Leggi e disposizioni con ambito regionale, provinciale o comunale

- Toscana
- Lombardia
- Veneto
- Trentino
- Liguria

 

LEGGE REGIONALE TOSCANA 3 gennaio 2005 n. 1
Norme per il governo del territorio.

interventi che riguardano le coperture
mancata previsione di misure protettive e preventive
prevalenza sulle disposizioni dei regolamenti edilizi

D.P.G.R. 23 novembre 2005, n. 62/R - Regione Toscana
Regolamento di attuazione dell'articolo 82, comma 16, della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1

DEFINIZIONI
- copertura
- percorso di accesso alla copertura
- accesso alla copertura
- transito ed esecuzione di lavori sulla copertura
- elaborato tecnico della copertura
- apprestamenti
- sistema di arresto caduta
- dispositivo di protezione individuale (DPI)
- dispositivo di ancoraggio
- punto di ancoraggio
- ancoraggio strutturale
- linea di ancoraggio

- gancio di sicurezza da tetto

Adempimenti
Elaborato tecnico della copertura
Adempimenti collegati all'elaborato tecnico della copertura
Criteri generali di progettazione
Percorsi di accesso alla copertura
Accessi alla copertura
Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture


Ex. Art. 82 L.R. 3 gennaio 2005 n. 1
Norme per il governo del territorio - Disposizioni generali

1. Ai  fini del  permesso di costruire o della denuncia di inizio dell'attività, il  regolamento edilizio  elenca per ogni tipo di opera  e   di  intervento,  la  documentazione  e  gli elaborati progettuali da produrre.

...omissis....

8. Prima  dell'inizio dei  lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve  comunicare al  comune il nominativo dell'impresa che realizzerà i lavori unitamente  ai codici di  iscrizione
identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa; qualora successivamente all'inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa il proprietario o chi ne abbia titolo dovrà comunicare i relativi dati entro quindici giorni dall'avvenuto subentro.

9. Contestualmente alla comunicazione di inizio e fine lavori, il committente dei lavori inoltra al comune il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

10. La mancata produzione del DURC costituisce causa ostativa all'inizio dei lavori e alla certificazione di abitabilità, agibilità, di cui all'articolo 86.

11. Qualora, successivamente all'inizio lavori, si verifichi il subentro di altre imprese il committente dove produrre il DURC del soggetto subentrante contestualmente alla comunicazione di cui al comma 8.

12. Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 (Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili) da ultimo modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2004, n.251, l'efficacia del permesso di costruire o della denuncia di inizio dell'attività è sospesa in caso di inosservanza, da parte del committente o del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti dagli articoli 3, 6, 11 e 13 dello stesso decreto legislativo. Il permesso di costruire o la denuncia di inizio dell'attività riacquistano efficacia dopo l'ottemperanza alle inosservanze. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall'allegato III al decreto legislativo 494/1996, dà atto dell'avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto, certificato dal professionista abilitato, e del rispetto della legge 23 dicembre 2003, n. 64(Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n.52 concernente la disciplina delle attività edilizie).

13. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza dei piani di sicurezza, come disciplinati  dall'articolo 12, comma 1, e dall'articolo 13, comma 1, del DLgs 494/1996, l'organo preposto alla vigilanza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235, ordina l'immediata sospensione dei lavori fino all'adempimento.

14.
I progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione ovvero le coperture di edifici già esistenti, prevedono l'applicazione di idonee misure preventive e protettive che consentano, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

15. La mancata previsione delle misure di cui al comma 14 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire ed impedisce altresì l'utile decorso del termine di venti giorni per l'efficacia della denuncia di inizio dell'attività di cui all'articolo 84.

16. Anche ai sensi di quanto previsto dalla LR 64/2003, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive di cui al comma 14. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi a tali istruzioni tecniche. In caso di mancato adeguamento, decorsi centoventi giorni dalla loro emanazione, le istruzioni tecniche della Giunta regionale sono direttamente applicabili e prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali che siano in contrasto.

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ESTRATTO dal D.P.G.R. 23 novembre 2005, n. 62/R - Regione Toscana

Con il regolamento di attuazione dell'articolo 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) la R.T. fornisce le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

 

 

Capo I -Disposizioni generali

Art. 01 - Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 82, comma 16 della l.r. 1/2005, definisce istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi lavori di manutenzione sulla copertura, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza.

Art. 02 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica, ai sensi dell'articolo 82, comma 14 della l.r. 1/2005, agli interventi riguardanti le coperture sia di edifici di nuova costruzione che di edifici esistenti, di qualsiasi tipologia e destinazione d'uso.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi di manutenzione ordinaria, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, lettera a) della l.r. 1/2005, relativamente alla copertura di edifici esistenti.

3. Il presente regolamento si applica altresì agli interventi di cui al comma 1 qualora riguardino le coperture di edifici di proprietà comunale; in questi casi la verifica circa l'applicazione dell'articolo 82, comma 14 della l.r. 1/2005 è affidata al responsabile del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), da ultimo modificata con legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. Nella elaborazione dei progetti e nella realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3 deve essere prevista l'applicazione di misure preventive e protettive di cui alla sezione II, per la porzione di copertura interessata dal progetto.

Art. 03 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per copertura, la delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura; la copertura assume diverse denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale come ad esempio a tetto, a terrazza, a cupola;

b) per percorso di accesso alla copertura, il tragitto che un operatore deve compiere internamente od esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;

c) per accesso alla copertura, il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali ed utensili da lavoro sulla copertura;

d) per transito ed esecuzione di lavori sulla copertura, la possibilità di spostamento e di lavoro in sicurezza su tutta la superficie delle coperture in oggetto di progettazione;

e) per elaborato tecnico della copertura, il documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità e quanto altro è necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori riguardanti la copertura;

f) per apprestamenti, le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori come ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle;

g) per sistema di arresto caduta, il sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto comprendente un'imbracatura per il corpo e un sottosistema di collegamento ai fini dell'arresto caduta secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 363;

h) per dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto, il dispositivo atto ad assicurare una persona ad un punto di ancoraggio in modo da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza una caduta dall'alto secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 363;

i) per dispositivo di ancoraggio , l'elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 795;

l) per punto di ancoraggio, l'elemento a cui il dispositivo di protezione individuale può essere applicato dopo l'installazione del dispositivo di ancoraggio secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 795;

m) per ancoraggio strutturale, l'elemento o gli elementi fissati in modo permanente ad una struttura, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale ai sensi della norma UNI EN 795;

n) per linea di ancoraggio, la linea flessibile tra ancoraggi strutturali a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale ai sensi della norma UNI EN 795;

o) per gancio di sicurezza da tetto, l'elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 517.


Capo II - Istruzioni tecniche

Sezione I - Adempimenti ed elaborato tecnico della copertura

Art. 04 - Adempimenti

1. La conformità del progetto alle misure preventive e protettive indicate nella sezione II è attestata dal progettista all'atto di inoltro:

a)     delle istanze di permesso di costruire, anche riferite a varianti in corso di opera che comportano la sospensione dei relativi lavori;
b)     delle denunce di inizio dell'attività, anche riferite a varianti in corso d'opera che comportano la sospensione dei relativi lavori;
c)     delle varianti in corso d'opera, che non comportano la sospensione dei relativi lavori, ai sensi dell'articolo 83, comma 12 della l.r. 1/2005.

2. L'attestazione del progettista è corredata dall'elaborato tecnico della copertura di cui all'articolo 5, redatto in conformità alle misure preventive e protettive previste alla sezione II.

3. In caso di istanze di sanatoria di cui all'articolo 140 della l.r. 1/2005, la conformità delle opere realizzate sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II, è attestata dal professionista abilitato in qualità di tecnico rilevatore, che produce a supporto l'elaborato tecnico della copertura di cui all'articolo 5.

4. Nel caso di interventi edilizi per i quali debba essere certificata l'abitabilità o l'agibilità ai sensi della vigente normativa regionale, il professionista abilitato, al momento del deposito in comune dell'attestazione di cui all'articolo 86, comma 3 della l.r. 1/2005, allega la certificazione di conformità delle opere eseguite sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II e consegna copia del fascicolo dell'opera, ove ne sia prevista la redazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), da ultimo modificato con decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276.

Art. 05 - Elaborato tecnico della copertura

1. L'elaborato tecnico della copertura è redatto in fase di progettazione; a tale adempimento provvede il coordinatore per la progettazione di cui all'articolo 4 del d.lgs. 494/1996 oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il progettista dell'intervento.

2. L'elaborato tecnico della copertura è completato entro la fine dei lavori e, solo in caso di varianti in corso d'opera che interessino la copertura, aggiornato durante il corso dei lavori stessi; a tali adempimenti provvede il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 494/1996 oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il direttore dei lavori.

3. Per i lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 della l.109/1994, l'elaborato tecnico della copertura fa parte del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 16, comma 5 della legge 109/1994.

4. L'elaborato tecnico della copertura, in relazione alle diverse fattispecie di cui all'articolo 6, deve avere i seguenti contenuti:

a) elaborati grafici in scala adeguata in cui sono indicate le caratteristiche e l'ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l'esecuzione dei lavori di copertura;
b) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure preventive e protettive di cui alla sezione II; nel caso di adozione di misure preventive e protettive di tipo provvisorio di cui all'articolo 7, comma 4, la relazione deve esplicitare le motivazioni che impediscono l'adozione di misure di tipo permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto;
c) planimetria in scala adeguata della copertura, evidenziando il punto di accesso e la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto, specificando per ciascuno di essi la classe di appartenenza, il modello, la casa produttrice ed il numero massimo di utilizzatori contemporanei;
d) relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dagli ancoraggi e il progetto del relativo sistema di fissaggio;
e) certificazione del produttore di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto eventualmente installati, secondo le norme UNI-EN 795 ed UNI-EN 517;
f) dichiarazione di conformità dell'installatore riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, in cui sia indicato il rispetto delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e dei contenuti di cui alle lettere c) e d);
g) manuale d'uso degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto  installati, con eventuale documentazione fotografica;
h) programma di manutenzione degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.

Art. 06 - Adempimenti collegati all'elaborato tecnico della copertura

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, gli adempimenti sono i seguenti:

a) per le istanze di permesso di costruire, per le denunce di inizio dell'attività, nonché per le varianti in corso d'opera che comportino la sospensione dei relativi lavori, l'elaborato tecnico della copertura deve avere almeno i contenuti minimi di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) e b);
b) per le istanze di sanatoria di cui all'articolo 140 della l.r. 1/2005, comprendenti interventi eseguiti sulle coperture, l'elaborato tecnico della copertura deve avere i contenuti di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a), b), c), d), e) ed f);
c) in sede di deposito della certificazione di abitabilità o agibilità, l'elaborato tecnico della copertura deve avere i contenuti di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a), b), c), d), e) ed f).

2. Per le varianti in corso d'opera che non comportino la sospensione dei relativi lavori di cui all'articolo 83, comma 12 della l.r. 1/2005, nonché in tutti i casi in cui non siano state apportate modifiche al progetto contenuto nel titolo abilitativo, anche riferito all'ultima variante comportante la sospensione dei relativi lavori, la conformità delle opere eseguite sulle coperture alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II è certificata dal direttore dei lavori, o da altro professionista abilitato, unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori.

3. L'elaborato tecnico della copertura, completo di tutta la documentazione di cui all'articolo 5, comma 4, è consegnato dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, dal direttore dei lavori al proprietario del fabbricato o altro soggetto avente titolo.

4. L'elaborato tecnico della copertura deve essere messo a disposizione dei soggetti interessati, quali imprese edili, manutentori, antennisti, in occasione di ogni intervento successivo da eseguirsi sulle coperture, aggiornato in occasione di interventi alle parti strutturali delle stesse e, in caso di passaggio di proprietà, consegnato al nuovo proprietario o avente titolo.

5. L'elaborato tecnico della copertura costituisce parte integrante del fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del d.lgs. 494/96, nei casi in cui ne sia prevista la redazione.

Sezione II - Misure preventive e protettive

Art. 07 - Criteri generali di progettazione

1. Nei casi di cui all'articolo 2, sono progettate e realizzate misure preventive e protettive al fine di poter eseguire successivi lavori di manutenzione sulla copertura in condizioni di sicurezza; tale misure preventive e protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza:

a) il percorso di accesso alla copertura;
b) l'accesso alla copertura;
c) il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura.

2. Percorsi ed accessi devono essere di tipo permanente.

3. Il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture devono essere garantiti attraverso elementi protettivi permanenti.

4. Nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell'elaborato tecnico della copertura di cui all'articolo 5 devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili; devono altresì essere progettate e documentate le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione.

Art. 08 - Percorsi di accesso alla copertura

1. I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esterni e tali da consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza.

2. Lungo l'intero sviluppo dei percorsi è necessario:

a) che gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
b) che sia garantita una illuminazione di almeno venti lux;
c) che sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare, con una larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell'operatore.

3. E' altresì necessario che:

a) i percorsi orizzontali abbiano i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta dall'alto;
b) i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili, scale portatili.

4. Nel caso di percorsi non permanenti devono essere individuate posizioni e spazi in grado di ospitare le soluzioni prescelte.

5. I percorsi di cui al comma 4 si realizzano tramite:

a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco;
b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota;
c) apprestamenti.

Art. 09 - Accessi alla copertura

1. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza.

2. In particolare un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche:

a) ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza minima di 0,70 metri ed un'altezza minima di 1,20 metri;
b) ove sia costituito da una apertura orizzontale od inclinata, la stessa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno 0,70 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,50 metri quadrati;
c) i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti ed il sistema di apertura dell'anta deve essere agevole e sicuro.

Art. 10 - Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture

1. Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza per i lavori di manutenzione mediante elementi protettivi, quali:

a) parapetti;
b) linee di ancoraggio;
c) dispositivi di ancoraggio;
d) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;
e) reti di sicurezza;
f) impalcati;
g) ganci di sicurezza da tetto.

2. L'impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o ganci di sicurezza da tetto è consentito solo per brevi spostamenti o laddove le linee di ancoraggio risultino non installabili per le caratteristiche delle coperture.

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IL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
(D.L.vo 81 del 9 aprile 2008)
estratto.....

Il Decreto Legislativo 81/2008 e succ. mod. e int., Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, ha rivisto e abrogato il precedente impianto di leggi e decreti in materia di sicurezza tra cui il DPR 547/55, la 164/56, il D.l.vo 626/94 e il D.L.vo 494/96 e ha riproposto in buona parte le precedenti norme che sono state in parte riscritte tenendo conto dell’evoluzione del mondo del lavoro e della nuova sensibilità che si è sviluppata nei confronti della sicurezza del mondo del lavoro.

In particolare il titolo IV capo secondo del D.L.vo 81/08 contiene la revisione del ex DPR 164/56 con delle importanti novità:

l’art.115 tratta i “SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO” e così recita:

“Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio (es: ancoraggio in classe A1 e A2);
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili (es: linee in classe C);
g) guide o linee vita rigide (es: rotaie in classe D);
h) imbracature.

Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali”.

E’ quindi obbligatoria, in assenza di opere provvisionali o di altri specifici dispositivi di protezione collettiva, la presenza di dispositivi di ancoraggio a norma UNI EN 795:2002, gli unici punti a cui possono essere agganciati i DPI (imbracature, cordini, ecc...).

Il Decreto Legislativo 81/2008 è legge nazionale e quindi rende obbligatorio l'uso su tutto il territorio nazionale dei Dispositivi anticaduta a norma UNI EN 795:2002. Il mancato adempimento comporta sanzioni sia amministrative che penali.
 

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LIGURIA
L
EGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2010 N. 5
Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili.

Articolo 1 - (Finalità)
1. Al fine di prevenire i rischi d’infortuni sul lavoro a seguito di cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge detta norme di prevenzione, anche in attuazione del disposto di cui all’articolo 7, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modifiche ed integrazioni.


Articolo 2 - (Tipologie di intervento e dispositivi di ancoraggio)

1. Tutti gli interventi di nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti in edilizia, nonché le semplici manutenzioni in copertura o installazioni di impianti tecnici, telematici, fotovoltaici, devono presentare caratteri tali da eliminare il rischio caduta dall’alto, fornendo un sistema di ancoraggio permanente e sicuro per i lavoratori che operano sul tetto.
2. Le coperture piane o a falda inclinata poste ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile devono essere dotate di dispositivi fissi e permanenti a norma UNI EN 795.

Articolo 3 - (Attestazioni)
1. Il rispetto dei requisiti di sicurezza deve essere garantito da apposita attestazione del progettista, da prodursi a corredo della DIA presentata per dar corso ai lavori, in cui, oltre ad un elaborato planimetrico contenente l’individuazione dei punti di installazione dei dispositivi di ancoraggio, l’indicazione dell’accesso in copertura e le modalità di transito sulla stessa, sono fornite le certificazioni relative ai prodotti installati, le dichiarazioni di conformità e corretta installazione, copia dell’autorizzazione ad installare rilasciata dal produttore dei dispositivi, nonché attestazione che gli installatori sono in grado di eseguire lavori secondo quanto specificato all’interno delle linee guida ISPESL per l’esecuzione di lavori temporanei in quota.
2. Il responsabile dei lavori attesta nel corso delle fasi di esecuzione degli interventi che i dispositivi di ancoraggio siano correttamente installati e regolarmente utilizzati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

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VENETO
Estratto ex Legge Regionale n°4/ 2008

 ……omissis.....

“Art. 79 bis - Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza.

1.        Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

2.         Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale emana un proprio provvedimento contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive.

3.         La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce, altresì, l’utile decorso del termine per l’efficacia della denuncia di inizio dell’attività.

4.         I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.”.

2.         Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli interventi edilizi da realizzare successivamente all’entrata in vigore del provvedimento di cui al comma medesimo.

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ALLEGATO A alla Dgr n. 2774 del 22 settembre 2009

ISTRUZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA PREDISPORRE NEGLI EDIFICI PER L’ACCESSO, IL TRANSITO E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN QUOTA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA

Introduzione

L’art. 79 bis della L.R. 61/85 al fine di porre le condizioni perchè i futuri interventi di verifica e/o riparazione di un edificio avvengano in condizioni di sicurezza dispone che i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti prevedano tra la documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denunzia di inizio attività, idonee misure preventive e protettive per la sicurezza dei lavori di manutenzione da svolgersi in quota.

In modo particolare la norma impone di prendere in considerazione gli interventi manutentivi sul tetto e sulle pareti e di prevedere tutte le situazioni di rischio derivanti dalle operazioni di accesso, di transito e di stazionamento in quota che espongano il personale al rischio di caduta.

Cap. 1: Progettazione

Le soluzioni tecniche da adottare per i lavori in quota devono essere riportate nella relazione di progetto e sugli elaborati grafici. In particolare vanno definiti nel progetto:

  • i materiali e i componenti da impiegare per la loro attuazione;

  • il dimensionamento e le caratteristiche di qualunque altro elemento o componente necessario a garantire la sicurezza nella manutenzione.

Le misure di sicurezza da predisporre sono specificate per le seguenti fasi:

  • Accesso alla copertura (cap. 1.2)

  • Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture (cap. 1.3)

  • Lavori in parete (cap 1.4)

Cap. 1.2: Accesso alla copertura

L’accesso alla copertura o a postazioni che espongano a rischio di caduta per dislivelli superiori ai 2 metri, per essere agevole e sicuro, richiede la predisposizione di strutture fisse quali:

A         Percorsi
B         Aperture
C         Scale

Dette soluzioni possono essere previste sia all’interno che all’esterno dell’edificio.

A. I percorsi orizzontali e verticali devono avere:

  • altezza libera ≥ 1,80 metri rispetto al piano di calpestio e una larghezza ≥ 0.70 metri. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, tale altezza può essere ridotta a 1,20 metri. Gli ostacoli fissi che per ragioni tecniche non possono essere eliminati devono essere chiaramente segnalati e, se del caso, protetti;

  • parapetti normali con arresto al piede o altra difesa equivalente in corrispondenza dei lati aperti prospicienti il vuoto;

  • illuminazione artificiale d’intensità ≥ 20 lux, se è prevedibile un utilizzo del percorso in condizioni di scarsa o assente illuminazione naturale. I corpi illuminanti devono essere protetti dal rischio d’urto;

  • piani di calpestio in materiale antisdrucciolo. Se gli stessi sono collocati all’esterno, la loro conformazione deve essere tale da evitare l’accumulo di fango e la formazione di lamine d’acqua;

  • piani di calpestio grigliati con maglie non attraversabili da una sfera di 35 mm e, se sono

  • sovrastanti luoghi con permanenza o passaggio di persone, non devono essere attraversabili da una sfera di 20 mm;

  • tutte le superfici di calpestio che garantiscano un’ adeguata portata in relazione ai carichi previsti (persone, attrezzature e materiali);

  • scale scelte secondo il seguente ordine di priorità: scale fisse a gradini, scale fisse a chiocciola, scale fisse a pioli con inclinazione < 75°, scale retrattili, scale fisse a pioli verticali o con inclinazione > 75°.

B. Le aperture per l’accesso diretto alla copertura devono avere:

B.1 Se orizzontali o inclinate:

-           dimensioni adatte ai prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque una superficie non inferiore a 0,50 mq. Qualora l’apertura sia di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere ≥ 0,70 metri. Se l’apertura è a sezione circolare il diametro deve essere ≥ 0,80 metri.

B.2 Se verticali:

-           larghezza ≥ 0,70 metri e altezza ≥ 1,20 metri. Limitatamente agli edifici già esistenti, in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, possono essere prese in considerazione dimensioni diverse, tali comunque da garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali.

C. Scale:

C.1 Le scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo o a chiocciola devono avere:

  • parapetto normale o altra difesa equivalente, in corrispondenza di lati aperti con rischio di caduta dall’alto;

  • corrimano ad una altezza compresa tra 0,90 e 1 metri su almeno uno dei due lati delimitati da pareti;

  • larghezza pari a 0,60 metri . Se a chiocciola, il diametro deve essere pari a 1 metro. E’ preferibile, comunque, scegliere scale a sezione quadrata;

  • gradini con pedata e alzata dimensionate a regola d’arte. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, l’alzata e la pedata possono avere dimensioni rispettivamente non superiori a 0,22 metri e non inferiori a 0,25 metri;

  • profili dei gradini a spigolo arrotondato;

  • pianerottoli di riposo almeno ogni 20 gradini.

C.2 Le scale fisse a pioli devono avere:

  • larghezza ≥ 0,35 metri;

  • distanza tra i pioli compresa tra 0,25 – 0,30 metri;

  • maniglioni di sbarco di altezza compresa tra 0.90 e 1 metro;

  • distanza tra i pioli e la parete opposta al piano dei pioli pari o superiore a 0,15 metri.

C.3 Le scale fisse a pioli verticali o con inclinazione ≥ 75° e altezza > 5 metri devono essere dotate, lungo tutto il loro sviluppo, di sistemi ( funi o rotaie di guida ) per l’aggancio di idonei D.P.I. anticaduta. In alternativa devono avere:

  • solida gabbia metallica di protezione, a partire da una altezza di 2,50 metri, avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno;

  • parete della gabbia opposta al piano dei pioli che non disti da questi più di 0,60 metri;

  • piattaforme di riposo ogni 4 metri, con superficie sufficiente a permettere l’appoggio completo di due piedi e tale da consentire di stare in piedi comodamente;

  • sbarramenti che ne impediscano l’uso alle persone non autorizzate.

C.4 Le scale retrattili a gradini devono avere:

  • larghezza utile ≥ 0,35 metri;

  • gradini con alzata compresa tra 0,25 e 0,30 metri;

  • montanti dotati di corrimano distanti dagli stessi almeno 0,10 metri;

  • dimensioni minime della botola, a cui sono applicate, pari a 1,20 x 0,70 metri;

  • ripiani di sbarco dotati di maniglioni di sbarco di altezza compresa tra 0.90 e 1 metro;

  • portata pari a 150 Kg (1500 N).

Tali scale devono essere utilizzate mantenendo una inclinazione compresa tra 60° e 75°.

Cap. 1.3 Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture

Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, a partire dal punto di accesso, devono essere previsti:

A) elementi permanenti di protezione;

B) elementi che favoriscono la posa in opera e l’utilizzo di dispositivi di sicurezza.

Nella scelta delle soluzioni sopraindicate deve essere considerata la frequenza degli interventi di manutenzione previsti, garantendo la priorità ai sistemi collettivi di protezione rispetto a quelli individuali.

La presenza di parti non praticabili (con particolare riferimento al rischio di sfondamento della superficie di calpestio), quando non sia possibile segregarle, devono essere adeguatamente segnalate con appositi cartelli chiaramente visibili.

A) Elementi permanenti di protezione:

In funzione della struttura e della tipologia di rischio possono essere previsti:

- parapetti;
- passerelle, camminamenti o andatoie per il transito di persone e materiali;
- reti permanenti di sicurezza.

 -           I parapetti fissi di protezione sul perimetro delle parti non praticabili della copertura (es. elementi di copertura non pedonabili, lucernari ciechi, cupolini, ecc.) e di protezione contro il rischio di caduta verso il vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche minime:

  • essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale ≥ 1,00 KN/mq;

  • avere una altezza minima di 1 metro in presenza di solai con inclinazione < 15% e 1,20 metri per inclinazioni > 15%;

  • essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza ≥ 0,15 metri;

  • avere una altezza libera tra i correnti ≤ 0,47 metri nel caso di inclinazione del solaio ≤10°, ≤0,25 metri nel caso d’inclinazione del solaio ≤ 45°, ≤ 0,10 metri nel caso d’inclinazione del solaio ≤ 60°;

  • essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.

 -          Le passerelle, i camminamenti e le andatoie per il transito di persone e materiali installati sulle parti non praticabili della copertura (es. elementi di copertura non pedonabili; lucernari, cupolini, ecc.) e per passaggi sul vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche minime:

  • resistere alle sollecitazioni e ai sovraccarichi previsti per il passaggio di persone e per la movimentazione dei materiali,

  • avere larghezza ≥ 0,60 metri se destinate al solo transito di persone e ≥ 1,20 metri se utilizzate anche per il trasporto di materiali;

  • essere dotate sui lati aperti di parapetti aventi le caratteristiche sopra riportate;

  • essere provviste di pavimentazione antisdrucciolevole con aperture non attraversabili da una sfera di 35 mm e, se sovrastanti luoghi ove è possibile la permanenza o il passaggio di persone, non attraversabili da una sfera di 20 mm;

  • le andatoie con pendenza > 50 % devono avere piani di calpestio listellati ad intervalli < 0,40 metri, interrotti da pianerottoli di riposo in funzione della lunghezza dell’andatoia.

 -        Le reti permanenti predisposte al di sotto delle parti non praticabili della copertura (es. lucernari, cupolini, ecc.) devono:

  • essere resistenti ad un carico di almeno 1,50 KN/mq di superficie;

  • presentare caratteristiche tecniche e tipologia di ancoraggio scelti tenendo conto dei fattori ambientali (es. agenti atmosferici, fumi, nebbie o vapori dovuti alla attività svolta nel locale);

 B) Elementi che favoriscono la posa in opera e l’utilizzo di dispositivi di sicurezza

Qualora non sia possibile predisporre, in parte o in tutto, misure di protezione collettiva ( parapetti, reti, etc. ), è necessario che i lavori in quota vengano svolti con l’impiego di dispositivi di protezione individuale anticaduta.

Già in fase di progettazione di un edificio devono essere previste le caratteristiche e la collocazione dei dispositivi a parti stabili, dove il lavoratore possa agganciarsi quali: 

  • linee di ancoraggio;

  • dispositivi di ancoraggio;

  • ganci di sicurezza da tetto.

Questi dispositivi devono:

  • essere dislocati in modo da procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso, fino al punto più lontano;

  • essere chiaramente identificabili per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;

  • essere accessibili in modo da consentire l’ancoraggio senza rischio di caduta;

  • possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795: «Protezione contro le cadute dall’alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove» e successivi aggiornamenti;

  • garantire nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità;

  • essere oggetto di periodiche verifiche e manutenzioni a cura del proprietario dell’immobile secondo le indicazioni del costruttore. Degli interventi eseguiti deve essere effettuata regolare registrazione.

 

Cap 1.4 Lavori in parete

Per le pareti che hanno bisogno di frequente manutenzione ( vetri, cristalli, ecc.. ), all’atto della progettazione degli edifici sarà cura indicare nell’elaborato grafico di progetto le attrezzature fisse necessarie per i lavori in parete, quali ad esempio sistemi di scorrimento (verticale e orizzontale) e sistemi per l’ ancoraggio di ponti.

Agli elaborati devono essere allegate le indicazioni relative alle attrezzature ausiliarie da utilizzare in combinazione con i dispositivi fissi installati.

 Cap 1.5 Casi particolari

In presenza di particolari vincoli costruttivi, come nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, possono essere adottati sistemi diversi da quelli indicati, purché di pari efficacia.

Nei casi di dimostrata impossibilità tecnica a realizzare un sistema fisso d’accesso alla quota di lavoro o di transito, deve comunque essere previsto almeno un luogo di sbarco adeguatamente protetto ed inequivocabilmente riconoscibile, raggiungibile con mezzi mobili. In tale luogo deve essere posto un ancoraggio al quale l’operatore, prima di accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione individuale e collegarsi ad un sistema di ancoraggio previsto sul tetto.

 Cap. 2 Cartelli informativi

In prossimità dell’apertura d’accesso alla copertura e in un punto ben visibile devono essere apposte le indicazioni di minima su:

  • l’obbligo dell’uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l’identificazione e la posizione dei dispositivi fissi ai quali ancorarsi e le modalità di ancoraggio;

  • il numero massimo dei lavoratori collegabili ai dispositivi d’ancoraggio;

  • la necessità o il divieto di utilizzare assorbitori di energia;

  • i dispositivi di protezione individuale che devono essere utilizzati (dispositivi anticaduta compatibili con il sistema di ancoraggio, calzature con suola in gomma antiscivolo, elmetto di protezione);

  • le raccomandazioni del costruttore del sistema anticaduta ( es.: eventuali scadenze, manutenzioni e loro periodicità, ecc.).

Le informazioni di cui sopra devono essere realizzate su un supporto che consenta di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di visibilità e leggibilità.

 Cap. 3 Fascicolo dell’opera

Le misure preventive e protettive previste per la sicurezza dei lavori di manutenzione in quota da individuare ai sensi dell’art. 79 bis L.R. 61/85 anticipano nella documentazione richiesta ai fini dell’ottenimento dei titoli abilitativi a costruire o di presentazione della denuncia di inizio attività una parte dei contenuti del fascicolo dell’opera di cui all’art. 91 lett. b del D.Lgs. 81/98.

Il coordinatore per la progettazione integra il fascicolo dell’opera con le soluzioni tecniche individuate ai fini dell’art. 79 bis citato inserendole nel Cap. II, come da modello delineato nell’Allegato XVI del D.Lgs. 81/98.

Copia del fascicolo deve essere fornita al proprietario o comunque al committente responsabile dell’immobile (amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.), che lo conserva a disposizione per le future manutenzioni. Il documento deve essere aggiornato, a cura del proprietario e/o responsabile dell’immobile, in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti. Il fascicolo segue tutta la vita dell’edificio e deve essere quindi trasmesso ad ogni cambio di proprietà.

 Cap. 4 Documentazione e informazioni sulle misure predisposte

A lavori ultimati, l’impresa/installatore produce la seguente documentazione:

  • dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;

  • certificazioni del produttore sulle caratteristiche tecniche dei materiali e componenti utilizzati;

  • dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto previsto in sede progettuale.

Al personale incaricato dell’esecuzione dei lavori successivi (impresa, lavoratore autonomo….), devono essere fornite da parte del committente/amministratore le informazioni scritte sulle misure tecniche predisposte e le istruzioni per un loro corretto utilizzo.

Ciò al fine di eseguire i lavori commissionati tenuto conto delle caratteristiche dell’opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati e delle eventuali misure di sicurezza aggiuntive necessarie.

Tali informazioni devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall’interno dell’edificio medesimo e non esistano dispositivi fissi per accedervi.

Le disposizioni sopraindicate non eliminano l’obbligo dell’ impresa che esegue i lavori di allestire ulteriori idonee misure preventive e protettive laddove si configurino rischi residui di caduta dall’alto.
 

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TRENTINO - Provincia di Trento
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 febbraio 2008, n. 7-114/Leg

Regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall'alto nei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture (b.u. 8 aprile 2008, n. 15)

 Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di attuazione dell’articolo 91 ter della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), inserito dall’articolo 1 della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 (Prevenzione delle cadute dall’alto e promozione della sicurezza sul lavoro). In particolare, il presente regolamento reca indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi edilizi riguardanti le coperture di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti, sia pubblici che privati, al fine di garantire che i successivi interventi di manutenzione ordinaria delle coperture o comunque comportanti l’accesso, il transito e lo stazionamento sui tetti avvengano in condizioni di sicurezza.

2. Le disposizioni previste dall’articolo 91 ter della legge provinciale n. 22 del 1991 e da questo regolamento non sostituiscono gli obblighi delle imprese di allestire idonee misure preventive e protettive nello svolgimento di lavori in quota con il rischio di caduta, ai sensi della normativa statale in materia.

3. Gli adempimenti previsti dall’articolo 91 ter della legge provinciale n. 22 del 1991 e dal presente regolamento non trovano applicazione:

a) con riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria relativi alla copertura degli edifici esistenti e, comunque, con riguardo agli interventi non sottoposti a concessione edilizia, a denuncia di inizio di attività (DIA) o ad accertamento di conformità urbanistica;

b) nel caso di progettazione e di realizzazione di strutture e manufatti - ivi compresi gli interventi sulle medesime strutture e manufatti esistenti - la cui copertura non comporti dislivelli superiori a 3,5 metri, calcolati a partire dal punto più elevato della copertura, rispetto al suolo naturale o artificiale sottostante, sempre che questo sia libero da ingombri stabili, recinzioni e altri manufatti nell’area di possibile caduta.

Art. 2 - Progettazione

1. Le soluzioni tecniche afferenti le misure preventive e protettive, da adottare ai fini del presente regolamento, sono rappresentate nella relazione di progetto e nei relativi elaborati grafici, allegati alla domanda di concessione edilizia o alla denuncia di inizio di attività o alla richiesta di accertamento di conformità urbanistica. Il progetto deve contenere in particolare i seguenti elementi tecnici e descrittivi: a) nelle planimetrie ed eventualmente nei prospetti e nelle sezioni: percorsi, accessi, misure di sicurezza e sistemi di arresto di caduta a tutela delle persone che accedono, transitano ed operano sulla copertura, indicando la loro natura, le dimensioni e i materiali;

b) nella relazione di progetto: un capitolo sulle “misure di sicurezza per prevenire cadute dall’alto” riportante:

1) percorsi, accessi, misure di sicurezza, sistemi di arresto di caduta, specificando per gli apparecchi le classi di appartenenza, i modelli, le case produttrici, il numero massimo di utilizzatori contemporanei;

2) la collocazione degli eventuali ancoraggi;

3) le indicazioni generali per il rispetto delle misure preventive e protettive;

4) i motivi per cui non sono eventualmente previsti apprestamenti a carattere permanente.

2. In ogni caso gli elaborati di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del fascicolo di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili) e del libretto del fabbricato eventualmente previsto dalla normativa provinciale in materia di pianificazione urbanistica e governo del territorio.

Art. 3 - Criteri generali di progettazione

1. L’allegato A al presente regolamento reca i criteri generali per la progettazione e la realizzazione delle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza:

a) il percorso e l’accesso alla copertura;

b) Il transito e lo stazionamento sulla copertura.

2. Il percorso e l’accesso alla copertura, nonché il transito e lo stazionamento sulla stessa devono avvenire costantemente in condizioni di sicurezza, garantita da apprestamenti a carattere permanente o da elementi di ancoraggio che favoriscano la posa in opera e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

3. La scelta delle soluzioni tecniche indicate al comma 2 è effettuata in ragione della frequenza degli accessi previsti alla copertura nonché delle esigenze di tutela del paesaggio o a carattere architettonico, di tutela dei beni storici e artistici o connesse a particolari vincoli costruttivi. Tenuto conto delle caratteristiche tipologiche prevalenti delle costruzioni, delle loro coperture e dei materiali utilizzati nel territorio provinciale, nonché al fine di evitare criticità nell’installazione di strutture permanenti - anche in relazione ai carichi statici della neve e alla tenuta all’acqua dei manti - vanno privilegiate, in presenza di pendenze superiori al 15 per cento, soluzioni che comportano la posa in opera e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

4. Ove non siano previsti apprestamenti o strutture permanenti, deve comunque essere prevista almeno una zona di sbarco sulla copertura adeguatamente protetta e riconoscibile, raggiungibile con mezzi mobili. In tale zona deve essere posto un ancoraggio al quale l’operatore, prima di accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione individuale e collegarsi ad un sistema di ancoraggio previsto sul tetto.

5. Eventuali parti della copertura non praticabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio devono essere adeguatamente segnalate, qualora non sia possibile la loro segregazione.

Art. 4 - Conformità degli interventi anticaduta

1. Alla richiesta di agibilità ai sensi della normativa vigente, devono essere allegati:

a) una relazione, redatta da professionista abilitato, con il calcolo di verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle sollecitazioni trasmesse dagli ancoraggi ed il calcolo di verifica del sistema di fissaggio;

b) certificazione, anche in copia, del produttore dei dispositivi e linee di ancoraggio o dei ganci di sicurezza da tetto installati, secondo quanto previsto dall’allegato A;

c) dichiarazione di conformità, del professionista abilitato o dell’installatore, riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto in osservanza delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e di quanto indicato al riguardo in progetto;

d) progetto della cartellonistica identificativa, posta presso l’accesso alla copertura, da cui risulti l’obbligo all’uso dei sistemi, dispositivi e degli apprestamenti collocati per prevenire le cadute dall’alto;

e) il manuale delle misure di sicurezza per prevenire le cadute dall’alto.

2. Il manuale delle misure di sicurezza di cui al comma 1, lettera e), contiene e illustra, anche mediante grafici e supporti fotografici:

a) le modalità per accedere alle coperture;

b) le modalità d’uso degli apprestamenti o degli eventuali dispositivi e linee di ancoraggio o dei ganci di sicurezza da tetto installati;

c) il programma e le modalità prescritte, per la manutenzione, dal fabbricante degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto installati;

d) copia, anche in scala ridotta, della cartellonistica identificativa apposta presso l’accesso alla copertura.

3. Qualora non si renda necessaria la richiesta di agibilità, la documentazione di cui ai commi 1 e 2 è presentata al comune unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori. La medesima documentazione costituisce parte integrante del fascicolo di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e del libretto del fabbricato eventualmente previsto dalla normativa provinciale in materia di pianificazione urbanistica e governo del territorio.

Art. 5 - Informazioni

1. Copia del manuale delle misure di sicurezza per prevenire le cadute dall’alto di cui all’articolo 4 è detenuta dal proprietario o da altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell’immobile.

2. Il manuale deve essere messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura per eseguire interventi di manutenzione ordinaria della stessa o dell’immobile o che comunque comportino l’accesso, il transito o lo stazionamento sul tetto.

3. Il manuale segue la vita dell’edificio ed è consegnato, in caso di trasferimento, al nuovo proprietario o avente titolo.

4. Gli elaborati progettuali e la documentazione prevista dall’articolo 4 devono essere aggiornati in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche o sugli impianti afferenti la copertura.

Art. 6 - Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento è direttamente applicabile e prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con esso.

2. Resta ferma l’applicazione delle misure interdittive previste per la violazione delle disposizioni del presente regolamento dall’articolo 91 ter, commi 4 e 5, della legge provinciale n. 22 del 1991.

3. Gli adempimenti previsti da questo regolamento trovano applicazione con riferimento alle domande di concessione edilizia, e alle denunce di inizio di attività e alle richieste di accertamento della conformità urbanistica presentate successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Allegato A

Criteri generali di progettazione delle misure preventive e protettive

1) Percorso e accesso alla copertura

1.1. I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esterni e devono consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili e di materiali in condizioni di sicurezza.

1.2. Lungo l’intero sviluppo dei percorsi interni è necessario che:

a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;

b) sia garantita un’illuminazione di almeno 20 lux;

c) sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali e di utensili da trasportare, con larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell’operatore;

d) i percorsi orizzontali devono essere muniti, con riguardo ai lati prospicienti il vuoto, di idonee protezioni contro il rischio di caduta dall’alto;

e) i percorsi verticali sono prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili e scale portatili.

1.3. Le indicazioni di cui al punto 1.2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai percorsi esterni.

1.4. Nel caso di percorsi non permanenti devono essere individuati posizioni e spazi in grado di ospitare le soluzioni prescelte. Tali percorsi si realizzano tramite:

a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco;

b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota;

c) apprestamenti.

1.5. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno o esterno, in grado di garantire il passaggio e il trasferimento di un operatore e di materiali e utensili in condizioni di sicurezza.

1.6. Un accesso interno deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) se costituito da un’apertura verticale, essa deve avere una larghezza minima di 0,70 metri e un’altezza minima di 1,20 metri. Limitatamente agli edifici esistenti, in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili possono essere prese in considerazione dimensioni diverse, tali comunque da garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali;

b) se costituito da un’apertura orizzontale o inclinata, essa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere di almeno 0,70 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,50 metri quadri;

c) i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti; il sistema di apertura dell’anta deve essere agevole e sicuro;

d) accessi con caratteristiche diverse sono ammessi, in relazione alla tipologia del fabbricato, purché idonei a garantire il passaggio e il trasferimento di un operatore e di materiali e utensili in condizioni di sicurezza;

e) nella zona di accesso alla copertura deve essere apposta idonea cartellonistica identificativa, da cui risulti l’obbligo di utilizzo di sistemi di arresto della caduta, l’identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio.

2) Transito e stazionamento sulle coperture

2.1. Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza mediante elementi protettivi, quali:

a) linee di ancoraggio;

b) dispositivi di ancoraggio;

c) ganci di sicurezza da tetto;

d) parapetti;

e) passarelle e andatoie per il transito di persone e materiali;

f) reti di sicurezza;

g) impalcati.

2.2. L’impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o di ganci di sicurezza da tetto è consentito solo per brevi spostamenti o qualora le linee di ancoraggio non risultino installabili per le caratteristiche delle coperture o per le ragioni previste dall’articolo 3, comma 3.

3) Definizioni

3.1. Ai fini di una chiara e agevole applicazione dei presenti criteri di progettazione e, in generale, del regolamento, valgono le seguenti definizioni: a) copertura: la delimitazione superiore dell’involucro edilizio finalizzata alla sua protezione dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura;

b) percorso di accesso alla copertura: il tragitto che un operatore deve compiere internamente o esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura;

c) accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali e utensili da lavoro sulla copertura;

d) transito e stazionamento sulla copertura: la possibilità di spostamento e di sosta in sicurezza su tutta la superficie della copertura;

e) apprestamenti: le opere necessarie per la tutela della salute e della sicurezza delle persone e degli operatori che accedono e transitano sulla copertura, come impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, scale fisse;

f) sistema di arresto di caduta: il sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto, comprendente un’imbracatura per il corpo e un sottosistema di collegamento ai fini dell’arresto di caduta;

g) dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: il dispositivo atto ad assicurare una persona a un punto di ancoraggio in modo tale da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza una caduta dall’alto;

h) dispositivo di ancoraggio: l’elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno più punti di ancoraggio;

i) punto di ancoraggio: l’elemento a cui il dispositivo di protezione individuale può essere applicato dopo l’installazione del dispositivo di ancoraggio;

l) ancoraggio strutturale: l’elemento o gli elementi fissati in modo permanente a una struttura, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale anticaduta;

m) linea di ancoraggio: la linea flessibile o rigida tra ancoraggi strutturali a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale anticaduta;

n) gancio di sicurezza da tetto: l’elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti.

4) Standard e requisiti

4.1. La progettazione deve essere informata alle “Linee-guida per la scelta, l’uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - sistemi di arresto caduta” edite dall’ISPESL.

4.2. I dispositivi e gli elementi di cui al punto 3.1, lettere da f) a n), devono essere conformi - in quanto ne ricorrano i presupposti - a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre

1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale).

4.3. I dispositivi e gli elementi di cui al punto 3.1, lettere h), i), l), m) e n) devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 “Protezione contro le cadute dall’alto - dispositivi di ancoraggio - requisiti e prove” e successivi aggiornamenti.

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 Ultimo aggiornamento 07 marzo 2010