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Leggi e disposizioni con ambito regionale, provinciale o comunale - Toscana
LEGGE REGIONALE TOSCANA 3 gennaio 2005 n. 1 interventi che riguardano le coperture D.P.G.R. 23 novembre 2005, n. 62/R - Regione Toscana Ex. Art. 82 L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 ESTRATTO dal D.P.G.R. 23 novembre 2005, n. 62/R - Regione Toscana Con il regolamento di attuazione dell'articolo 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) la R.T. fornisce le istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
Capo I -Disposizioni generali Art. 01 - Oggetto Art. 02 - Ambito di applicazione 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi di manutenzione ordinaria, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, lettera a) della l.r. 1/2005, relativamente alla copertura di edifici esistenti. 3. Il presente regolamento si applica altresì agli interventi di cui al comma 1 qualora riguardino le coperture di edifici di proprietà comunale; in questi casi la verifica circa l'applicazione dell'articolo 82, comma 14 della l.r. 1/2005 è affidata al responsabile del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), da ultimo modificata con legge 30 dicembre 2004, n. 311. 4. Nella elaborazione dei progetti e nella realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3 deve essere prevista l'applicazione di misure preventive e protettive di cui alla sezione II, per la porzione di copertura interessata dal progetto. Art. 03 - Definizioni a) per copertura, la delimitazione superiore dell'involucro edilizio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura; la copertura assume diverse denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale come ad esempio a tetto, a terrazza, a cupola;
Sezione I - Adempimenti ed elaborato tecnico della copertura Art. 04 - Adempimenti a) delle istanze di permesso di costruire, anche riferite a varianti in corso di opera che comportano la sospensione dei relativi lavori; 2. L'attestazione del progettista è corredata dall'elaborato tecnico della copertura di cui all'articolo 5, redatto in conformità alle misure preventive e protettive previste alla sezione II. 3. In caso di istanze di sanatoria di cui all'articolo 140 della l.r. 1/2005, la conformità delle opere realizzate sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II, è attestata dal professionista abilitato in qualità di tecnico rilevatore, che produce a supporto l'elaborato tecnico della copertura di cui all'articolo 5. 4. Nel caso di interventi edilizi per i quali debba essere certificata l'abitabilità o l'agibilità ai sensi della vigente normativa regionale, il professionista abilitato, al momento del deposito in comune dell'attestazione di cui all'articolo 86, comma 3 della l.r. 1/2005, allega la certificazione di conformità delle opere eseguite sulla copertura alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II e consegna copia del fascicolo dell'opera, ove ne sia prevista la redazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), da ultimo modificato con decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Art. 05 - Elaborato tecnico della copertura 1. L'elaborato tecnico della copertura è redatto in fase di progettazione; a tale adempimento provvede il coordinatore per la progettazione di cui all'articolo 4 del d.lgs. 494/1996 oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il progettista dell'intervento. 2. L'elaborato tecnico della copertura è completato entro la fine dei lavori e, solo in caso di varianti in corso d'opera che interessino la copertura, aggiornato durante il corso dei lavori stessi; a tali adempimenti provvede il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 494/1996 oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il direttore dei lavori. 3. Per i lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 della l.109/1994, l'elaborato tecnico della copertura fa parte del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 16, comma 5 della legge 109/1994. 4. L'elaborato tecnico della copertura, in relazione alle diverse fattispecie di cui all'articolo 6, deve avere i seguenti contenuti: a) elaborati grafici in scala adeguata in cui sono indicate le caratteristiche e l'ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l'esecuzione dei lavori di copertura; Art. 06 - Adempimenti collegati all'elaborato tecnico della copertura 1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, gli adempimenti sono i seguenti: a) per le istanze di permesso di costruire, per le denunce di inizio dell'attività, nonché per le varianti in corso d'opera che comportino la sospensione dei relativi lavori, l'elaborato tecnico della copertura deve avere almeno i contenuti minimi di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) e b); 2. Per le varianti in corso d'opera che non comportino la sospensione dei relativi lavori di cui all'articolo 83, comma 12 della l.r. 1/2005, nonché in tutti i casi in cui non siano state apportate modifiche al progetto contenuto nel titolo abilitativo, anche riferito all'ultima variante comportante la sospensione dei relativi lavori, la conformità delle opere eseguite sulle coperture alle misure preventive e protettive di cui alla sezione II è certificata dal direttore dei lavori, o da altro professionista abilitato, unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori. 3. L'elaborato tecnico della copertura, completo di tutta la documentazione di cui all'articolo 5, comma 4, è consegnato dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, dal direttore dei lavori al proprietario del fabbricato o altro soggetto avente titolo. 4. L'elaborato tecnico della copertura deve essere messo a disposizione dei soggetti interessati, quali imprese edili, manutentori, antennisti, in occasione di ogni intervento successivo da eseguirsi sulle coperture, aggiornato in occasione di interventi alle parti strutturali delle stesse e, in caso di passaggio di proprietà, consegnato al nuovo proprietario o avente titolo. 5. L'elaborato tecnico della copertura costituisce parte integrante del fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del d.lgs. 494/96, nei casi in cui ne sia prevista la redazione. Sezione II - Misure preventive e protettive Art. 07 - Criteri generali di progettazione 1. Nei casi di cui all'articolo 2, sono progettate e realizzate misure preventive e protettive al fine di poter eseguire successivi lavori di manutenzione sulla copertura in condizioni di sicurezza; tale misure preventive e protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza: a) il percorso di accesso alla copertura; 2. Percorsi ed accessi devono essere di tipo permanente. 3. Il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture devono essere garantiti attraverso elementi protettivi permanenti. 4. Nei casi in cui non sia possibile adottare misure di tipo permanente, nell'elaborato tecnico della copertura di cui all'articolo 5 devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili; devono altresì essere progettate e documentate le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione. Art. 08 - Percorsi di accesso alla copertura 1. I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esterni e tali da consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza. 2. Lungo l'intero sviluppo dei percorsi è necessario: a) che gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo; 3. E' altresì necessario che: a) i percorsi orizzontali abbiano i lati prospicienti il vuoto protetti contro il rischio di caduta dall'alto; 4. Nel caso di percorsi non permanenti devono essere individuate posizioni e spazi in grado di ospitare le soluzioni prescelte. 5. I percorsi di cui al comma 4 si realizzano tramite: a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco; Art. 09 - Accessi alla copertura 1. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza. 2. In particolare un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche: a) ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza minima di 0,70 metri ed un'altezza minima di 1,20 metri; Art. 10 - Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture 1. Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza per i lavori di manutenzione mediante elementi protettivi, quali: a) parapetti; 2. L'impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o ganci di sicurezza da tetto è consentito solo per brevi spostamenti o laddove le linee di ancoraggio risultino non installabili per le caratteristiche delle coperture.
Il Decreto Legislativo 81/2008 e succ. mod. e int., Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, ha rivisto e abrogato il precedente impianto di leggi e decreti in materia di sicurezza tra cui il DPR 547/55, la 164/56, il D.l.vo 626/94 e il D.L.vo 494/96 e ha riproposto in buona parte le precedenti norme che sono state in parte riscritte tenendo conto dell’evoluzione del mondo del lavoro e della nuova sensibilità che si è sviluppata nei confronti della sicurezza del mondo del lavoro. LIGURIA Articolo 1 - (Finalità) Articolo 3 - (Attestazioni) VENETO ……omissis..... “Art. 79 bis - Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza. 1. Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. 2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale emana un proprio provvedimento contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive. 3. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce, altresì, l’utile decorso del termine per l’efficacia della denuncia di inizio dell’attività. 4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.”. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli interventi edilizi da realizzare successivamente all’entrata in vigore del provvedimento di cui al comma medesimo.
ALLEGATO A alla Dgr n. 2774 del 22 settembre 2009 ISTRUZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA PREDISPORRE NEGLI EDIFICI PER L’ACCESSO, IL TRANSITO E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN QUOTA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA Introduzione L’art. 79 bis della L.R. 61/85 al fine di porre le condizioni perchè i futuri interventi di verifica e/o riparazione di un edificio avvengano in condizioni di sicurezza dispone che i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti prevedano tra la documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denunzia di inizio attività, idonee misure preventive e protettive per la sicurezza dei lavori di manutenzione da svolgersi in quota. In modo particolare la norma impone di prendere in considerazione gli interventi manutentivi sul tetto e sulle pareti e di prevedere tutte le situazioni di rischio derivanti dalle operazioni di accesso, di transito e di stazionamento in quota che espongano il personale al rischio di caduta. Cap. 1: Progettazione Le soluzioni tecniche da adottare per i lavori in quota devono essere riportate nella relazione di progetto e sugli elaborati grafici. In particolare vanno definiti nel progetto:
Le misure di sicurezza da predisporre sono specificate per le seguenti fasi:
Cap. 1.2: Accesso alla copertura L’accesso alla copertura o a postazioni che espongano a rischio di caduta per dislivelli superiori ai 2 metri, per essere agevole e sicuro, richiede la predisposizione di strutture fisse quali: A Percorsi Dette soluzioni possono essere previste sia all’interno che all’esterno dell’edificio. A. I percorsi orizzontali e verticali devono avere:
B. Le aperture per l’accesso diretto alla copertura devono avere: B.1 Se orizzontali o inclinate: - dimensioni adatte ai prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque una superficie non inferiore a 0,50 mq. Qualora l’apertura sia di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere ≥ 0,70 metri. Se l’apertura è a sezione circolare il diametro deve essere ≥ 0,80 metri. B.2 Se verticali: - larghezza ≥ 0,70 metri e altezza ≥ 1,20 metri. Limitatamente agli edifici già esistenti, in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, possono essere prese in considerazione dimensioni diverse, tali comunque da garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali. C. Scale: C.1 Le scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo o a chiocciola devono avere:
C.2 Le scale fisse a pioli devono avere:
C.3 Le scale fisse a pioli verticali o con inclinazione ≥ 75° e altezza > 5 metri devono essere dotate, lungo tutto il loro sviluppo, di sistemi ( funi o rotaie di guida ) per l’aggancio di idonei D.P.I. anticaduta. In alternativa devono avere:
C.4 Le scale retrattili a gradini devono avere:
Tali scale devono essere utilizzate mantenendo una inclinazione compresa tra 60° e 75°. Cap. 1.3 Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, a partire dal punto di accesso, devono essere previsti: A) elementi permanenti di protezione; B) elementi che favoriscono la posa in opera e l’utilizzo di dispositivi di sicurezza. Nella scelta delle soluzioni sopraindicate deve essere considerata la frequenza degli interventi di manutenzione previsti, garantendo la priorità ai sistemi collettivi di protezione rispetto a quelli individuali. La presenza di parti non praticabili (con particolare riferimento al rischio di sfondamento della superficie di calpestio), quando non sia possibile segregarle, devono essere adeguatamente segnalate con appositi cartelli chiaramente visibili. A) Elementi permanenti di protezione: In funzione della struttura e della tipologia di rischio possono essere previsti: - parapetti; - I parapetti fissi di protezione sul perimetro delle parti non praticabili della copertura (es. elementi di copertura non pedonabili, lucernari ciechi, cupolini, ecc.) e di protezione contro il rischio di caduta verso il vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche minime:
- Le passerelle, i camminamenti e le andatoie per il transito di persone e materiali installati sulle parti non praticabili della copertura (es. elementi di copertura non pedonabili; lucernari, cupolini, ecc.) e per passaggi sul vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche minime:
- Le reti permanenti predisposte al di sotto delle parti non praticabili della copertura (es. lucernari, cupolini, ecc.) devono:
B) Elementi che favoriscono la posa in opera e l’utilizzo di dispositivi di sicurezza Qualora non sia possibile predisporre, in parte o in tutto, misure di protezione collettiva ( parapetti, reti, etc. ), è necessario che i lavori in quota vengano svolti con l’impiego di dispositivi di protezione individuale anticaduta. Già in fase di progettazione di un edificio devono essere previste le caratteristiche e la collocazione dei dispositivi a parti stabili, dove il lavoratore possa agganciarsi quali:
Questi dispositivi devono:
Cap 1.4 Lavori in parete Per le pareti che hanno bisogno di frequente manutenzione ( vetri, cristalli, ecc.. ), all’atto della progettazione degli edifici sarà cura indicare nell’elaborato grafico di progetto le attrezzature fisse necessarie per i lavori in parete, quali ad esempio sistemi di scorrimento (verticale e orizzontale) e sistemi per l’ ancoraggio di ponti. Agli elaborati devono essere allegate le indicazioni relative alle attrezzature ausiliarie da utilizzare in combinazione con i dispositivi fissi installati. Cap 1.5 Casi particolari In presenza di particolari vincoli costruttivi, come nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, possono essere adottati sistemi diversi da quelli indicati, purché di pari efficacia. Nei casi di dimostrata impossibilità tecnica a realizzare un sistema fisso d’accesso alla quota di lavoro o di transito, deve comunque essere previsto almeno un luogo di sbarco adeguatamente protetto ed inequivocabilmente riconoscibile, raggiungibile con mezzi mobili. In tale luogo deve essere posto un ancoraggio al quale l’operatore, prima di accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione individuale e collegarsi ad un sistema di ancoraggio previsto sul tetto. Cap. 2 Cartelli informativi In prossimità dell’apertura d’accesso alla copertura e in un punto ben visibile devono essere apposte le indicazioni di minima su:
Le informazioni di cui sopra devono essere realizzate su un supporto che consenta di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di visibilità e leggibilità. Cap. 3 Fascicolo dell’opera Le misure preventive e protettive previste per la sicurezza dei lavori di manutenzione in quota da individuare ai sensi dell’art. 79 bis L.R. 61/85 anticipano nella documentazione richiesta ai fini dell’ottenimento dei titoli abilitativi a costruire o di presentazione della denuncia di inizio attività una parte dei contenuti del fascicolo dell’opera di cui all’art. 91 lett. b del D.Lgs. 81/98. Il coordinatore per la progettazione integra il fascicolo dell’opera con le soluzioni tecniche individuate ai fini dell’art. 79 bis citato inserendole nel Cap. II, come da modello delineato nell’Allegato XVI del D.Lgs. 81/98. Copia del fascicolo deve essere fornita al proprietario o comunque al committente responsabile dell’immobile (amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.), che lo conserva a disposizione per le future manutenzioni. Il documento deve essere aggiornato, a cura del proprietario e/o responsabile dell’immobile, in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti. Il fascicolo segue tutta la vita dell’edificio e deve essere quindi trasmesso ad ogni cambio di proprietà. Cap. 4 Documentazione e informazioni sulle misure predisposte A lavori ultimati, l’impresa/installatore produce la seguente documentazione:
Al personale incaricato dell’esecuzione dei lavori successivi (impresa, lavoratore autonomo….), devono essere fornite da parte del committente/amministratore le informazioni scritte sulle misure tecniche predisposte e le istruzioni per un loro corretto utilizzo. Ciò al fine di eseguire i lavori commissionati tenuto conto delle caratteristiche dell’opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati e delle eventuali misure di sicurezza aggiuntive necessarie. Tali informazioni devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall’interno dell’edificio medesimo e non esistano dispositivi fissi per accedervi. Le disposizioni sopraindicate non eliminano l’obbligo dell’ impresa che esegue i lavori di allestire ulteriori idonee misure preventive e protettive laddove si configurino rischi residui di caduta dall’alto. TRENTINO - Provincia di Trento Regolamento tecnico per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di cadute dall'alto nei lavori di manutenzione ordinaria sulle coperture (b.u. 8 aprile 2008, n. 15) Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di attuazione dell’articolo 91 ter della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), inserito dall’articolo 1 della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 (Prevenzione delle cadute dall’alto e promozione della sicurezza sul lavoro). In particolare, il presente regolamento reca indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi edilizi riguardanti le coperture di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti, sia pubblici che privati, al fine di garantire che i successivi interventi di manutenzione ordinaria delle coperture o comunque comportanti l’accesso, il transito e lo stazionamento sui tetti avvengano in condizioni di sicurezza. 2. Le disposizioni previste dall’articolo 91 ter della legge provinciale n. 22 del 1991 e da questo regolamento non sostituiscono gli obblighi delle imprese di allestire idonee misure preventive e protettive nello svolgimento di lavori in quota con il rischio di caduta, ai sensi della normativa statale in materia. 3. Gli adempimenti previsti dall’articolo 91 ter della legge provinciale n. 22 del 1991 e dal presente regolamento non trovano applicazione: a) con riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria relativi alla copertura degli edifici esistenti e, comunque, con riguardo agli interventi non sottoposti a concessione edilizia, a denuncia di inizio di attività (DIA) o ad accertamento di conformità urbanistica; b) nel caso di progettazione e di realizzazione di strutture e manufatti - ivi compresi gli interventi sulle medesime strutture e manufatti esistenti - la cui copertura non comporti dislivelli superiori a 3,5 metri, calcolati a partire dal punto più elevato della copertura, rispetto al suolo naturale o artificiale sottostante, sempre che questo sia libero da ingombri stabili, recinzioni e altri manufatti nell’area di possibile caduta. Art. 2 - Progettazione 1. Le soluzioni tecniche afferenti le misure preventive e protettive, da adottare ai fini del presente regolamento, sono rappresentate nella relazione di progetto e nei relativi elaborati grafici, allegati alla domanda di concessione edilizia o alla denuncia di inizio di attività o alla richiesta di accertamento di conformità urbanistica. Il progetto deve contenere in particolare i seguenti elementi tecnici e descrittivi: a) nelle planimetrie ed eventualmente nei prospetti e nelle sezioni: percorsi, accessi, misure di sicurezza e sistemi di arresto di caduta a tutela delle persone che accedono, transitano ed operano sulla copertura, indicando la loro natura, le dimensioni e i materiali; b) nella relazione di progetto: un capitolo sulle “misure di sicurezza per prevenire cadute dall’alto” riportante: 1) percorsi, accessi, misure di sicurezza, sistemi di arresto di caduta, specificando per gli apparecchi le classi di appartenenza, i modelli, le case produttrici, il numero massimo di utilizzatori contemporanei; 2) la collocazione degli eventuali ancoraggi; 3) le indicazioni generali per il rispetto delle misure preventive e protettive; 4) i motivi per cui non sono eventualmente previsti apprestamenti a carattere permanente. 2. In ogni caso gli elaborati di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del fascicolo di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili) e del libretto del fabbricato eventualmente previsto dalla normativa provinciale in materia di pianificazione urbanistica e governo del territorio. Art. 3 - Criteri generali di progettazione 1. L’allegato A al presente regolamento reca i criteri generali per la progettazione e la realizzazione delle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza: a) il percorso e l’accesso alla copertura; b) Il transito e lo stazionamento sulla copertura. 2. Il percorso e l’accesso alla copertura, nonché il transito e lo stazionamento sulla stessa devono avvenire costantemente in condizioni di sicurezza, garantita da apprestamenti a carattere permanente o da elementi di ancoraggio che favoriscano la posa in opera e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. 3. La scelta delle soluzioni tecniche indicate al comma 2 è effettuata in ragione della frequenza degli accessi previsti alla copertura nonché delle esigenze di tutela del paesaggio o a carattere architettonico, di tutela dei beni storici e artistici o connesse a particolari vincoli costruttivi. Tenuto conto delle caratteristiche tipologiche prevalenti delle costruzioni, delle loro coperture e dei materiali utilizzati nel territorio provinciale, nonché al fine di evitare criticità nell’installazione di strutture permanenti - anche in relazione ai carichi statici della neve e alla tenuta all’acqua dei manti - vanno privilegiate, in presenza di pendenze superiori al 15 per cento, soluzioni che comportano la posa in opera e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. 4. Ove non siano previsti apprestamenti o strutture permanenti, deve comunque essere prevista almeno una zona di sbarco sulla copertura adeguatamente protetta e riconoscibile, raggiungibile con mezzi mobili. In tale zona deve essere posto un ancoraggio al quale l’operatore, prima di accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione individuale e collegarsi ad un sistema di ancoraggio previsto sul tetto. 5. Eventuali parti della copertura non praticabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio devono essere adeguatamente segnalate, qualora non sia possibile la loro segregazione. Art. 4 - Conformità degli interventi anticaduta 1. Alla richiesta di agibilità ai sensi della normativa vigente, devono essere allegati: a) una relazione, redatta da professionista abilitato, con il calcolo di verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle sollecitazioni trasmesse dagli ancoraggi ed il calcolo di verifica del sistema di fissaggio; b) certificazione, anche in copia, del produttore dei dispositivi e linee di ancoraggio o dei ganci di sicurezza da tetto installati, secondo quanto previsto dall’allegato A; c) dichiarazione di conformità, del professionista abilitato o dell’installatore, riguardante la corretta installazione di eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto in osservanza delle norme di buona tecnica, delle indicazioni del produttore e di quanto indicato al riguardo in progetto; d) progetto della cartellonistica identificativa, posta presso l’accesso alla copertura, da cui risulti l’obbligo all’uso dei sistemi, dispositivi e degli apprestamenti collocati per prevenire le cadute dall’alto; e) il manuale delle misure di sicurezza per prevenire le cadute dall’alto. 2. Il manuale delle misure di sicurezza di cui al comma 1, lettera e), contiene e illustra, anche mediante grafici e supporti fotografici: a) le modalità per accedere alle coperture; b) le modalità d’uso degli apprestamenti o degli eventuali dispositivi e linee di ancoraggio o dei ganci di sicurezza da tetto installati; c) il programma e le modalità prescritte, per la manutenzione, dal fabbricante degli eventuali dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio o ganci di sicurezza da tetto installati; d) copia, anche in scala ridotta, della cartellonistica identificativa apposta presso l’accesso alla copertura. 3. Qualora non si renda necessaria la richiesta di agibilità, la documentazione di cui ai commi 1 e 2 è presentata al comune unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori. La medesima documentazione costituisce parte integrante del fascicolo di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e del libretto del fabbricato eventualmente previsto dalla normativa provinciale in materia di pianificazione urbanistica e governo del territorio. Art. 5 - Informazioni 1. Copia del manuale delle misure di sicurezza per prevenire le cadute dall’alto di cui all’articolo 4 è detenuta dal proprietario o da altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell’immobile. 2. Il manuale deve essere messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura per eseguire interventi di manutenzione ordinaria della stessa o dell’immobile o che comunque comportino l’accesso, il transito o lo stazionamento sul tetto. 3. Il manuale segue la vita dell’edificio ed è consegnato, in caso di trasferimento, al nuovo proprietario o avente titolo. 4. Gli elaborati progettuali e la documentazione prevista dall’articolo 4 devono essere aggiornati in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche o sugli impianti afferenti la copertura. Art. 6 - Norme finali e transitorie 1. Il presente regolamento è direttamente applicabile e prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali in contrasto con esso. 2. Resta ferma l’applicazione delle misure interdittive previste per la violazione delle disposizioni del presente regolamento dall’articolo 91 ter, commi 4 e 5, della legge provinciale n. 22 del 1991. 3. Gli adempimenti previsti da questo regolamento trovano applicazione con riferimento alle domande di concessione edilizia, e alle denunce di inizio di attività e alle richieste di accertamento della conformità urbanistica presentate successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Allegato A Criteri generali di progettazione delle misure preventive e protettive 1) Percorso e accesso alla copertura 1.1. I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esterni e devono consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili e di materiali in condizioni di sicurezza. 1.2. Lungo l’intero sviluppo dei percorsi interni è necessario che: a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo; b) sia garantita un’illuminazione di almeno 20 lux; c) sia previsto un dimensionamento in relazione ai carichi di esercizio, tenendo conto dei prevedibili ingombri di materiali e di utensili da trasportare, con larghezza non inferiore a 0,60 metri per il solo transito dell’operatore; d) i percorsi orizzontali devono essere muniti, con riguardo ai lati prospicienti il vuoto, di idonee protezioni contro il rischio di caduta dall’alto; e) i percorsi verticali sono prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili e scale portatili. 1.3. Le indicazioni di cui al punto 1.2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai percorsi esterni. 1.4. Nel caso di percorsi non permanenti devono essere individuati posizioni e spazi in grado di ospitare le soluzioni prescelte. Tali percorsi si realizzano tramite: a) scale opportunamente vincolate alla zona di sbarco; b) apparecchi di sollevamento certificati anche per il trasferimento di persone in quota; c) apprestamenti. 1.5. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno o esterno, in grado di garantire il passaggio e il trasferimento di un operatore e di materiali e utensili in condizioni di sicurezza. 1.6. Un accesso interno deve presentare le seguenti caratteristiche: a) se costituito da un’apertura verticale, essa deve avere una larghezza minima di 0,70 metri e un’altezza minima di 1,20 metri. Limitatamente agli edifici esistenti, in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili possono essere prese in considerazione dimensioni diverse, tali comunque da garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali; b) se costituito da un’apertura orizzontale o inclinata, essa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere di almeno 0,70 metri e comunque di superficie non inferiore a 0,50 metri quadri; c) i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti; il sistema di apertura dell’anta deve essere agevole e sicuro; d) accessi con caratteristiche diverse sono ammessi, in relazione alla tipologia del fabbricato, purché idonei a garantire il passaggio e il trasferimento di un operatore e di materiali e utensili in condizioni di sicurezza; e) nella zona di accesso alla copertura deve essere apposta idonea cartellonistica identificativa, da cui risulti l’obbligo di utilizzo di sistemi di arresto della caduta, l’identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio. 2) Transito e stazionamento sulle coperture 2.1. Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza mediante elementi protettivi, quali: a) linee di ancoraggio; b) dispositivi di ancoraggio; c) ganci di sicurezza da tetto; d) parapetti; e) passarelle e andatoie per il transito di persone e materiali; f) reti di sicurezza; g) impalcati. 2.2. L’impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o di ganci di sicurezza da tetto è consentito solo per brevi spostamenti o qualora le linee di ancoraggio non risultino installabili per le caratteristiche delle coperture o per le ragioni previste dall’articolo 3, comma 3. 3) Definizioni 3.1. Ai fini di una chiara e agevole applicazione dei presenti criteri di progettazione e, in generale, del regolamento, valgono le seguenti definizioni: a) copertura: la delimitazione superiore dell’involucro edilizio finalizzata alla sua protezione dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura; b) percorso di accesso alla copertura: il tragitto che un operatore deve compiere internamente o esternamente al fabbricato per raggiungere il punto di accesso alla copertura; c) accesso alla copertura: il punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali e utensili da lavoro sulla copertura; d) transito e stazionamento sulla copertura: la possibilità di spostamento e di sosta in sicurezza su tutta la superficie della copertura; e) apprestamenti: le opere necessarie per la tutela della salute e della sicurezza delle persone e degli operatori che accedono e transitano sulla copertura, come impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, scale fisse; f) sistema di arresto di caduta: il sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto, comprendente un’imbracatura per il corpo e un sottosistema di collegamento ai fini dell’arresto di caduta; g) dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: il dispositivo atto ad assicurare una persona a un punto di ancoraggio in modo tale da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza una caduta dall’alto; h) dispositivo di ancoraggio: l’elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno più punti di ancoraggio; i) punto di ancoraggio: l’elemento a cui il dispositivo di protezione individuale può essere applicato dopo l’installazione del dispositivo di ancoraggio; l) ancoraggio strutturale: l’elemento o gli elementi fissati in modo permanente a una struttura, a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale anticaduta; m) linea di ancoraggio: la linea flessibile o rigida tra ancoraggi strutturali a cui si può applicare il dispositivo di protezione individuale anticaduta; n) gancio di sicurezza da tetto: l’elemento da costruzione posto sulla superficie di un tetto a falde per assicurare le persone e per fissare carichi principalmente utilizzati per la manutenzione e la riparazione dei tetti. 4) Standard e requisiti 4.1. La progettazione deve essere informata alle “Linee-guida per la scelta, l’uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - sistemi di arresto caduta” edite dall’ISPESL. 4.2. I dispositivi e gli elementi di cui al punto 3.1, lettere da f) a n), devono essere conformi - in quanto ne ricorrano i presupposti - a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale). 4.3. I dispositivi e gli elementi di cui al punto 3.1, lettere h), i), l), m) e n) devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 “Protezione contro le cadute dall’alto - dispositivi di ancoraggio - requisiti e prove” e successivi aggiornamenti. | ||||
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